LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE DAL 1° LUGLIO 2020
Passa da 3.000 a 2.000 euro il limite per effettuare pagamenti in contanti
Dal 1° luglio 2020 la soglia massima per il trasferimento del denaro contante si riduce, passando da 3.000 euro a 2.000 euro (1.999,99 per la precisione). Il limite scenderà ancora, arrivando a 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2022.
Il D.L. n. 124/2019, convertito con modifiche in L. n. 157/2019, aveva stabilito due variazioni, rispetto al limite massimo di 3.000 euro consentito per effettuare pagamenti in contanti, e cioè a € 2.000,00 dal 1° luglio 2020 anche per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta e ad € 1.000,00 (999,99 per la precisione) dal 1/1/2022.
È inoltre prevista la rimodulazione del minimo edittale delle sanzioni ex art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite.
Novità del 1° luglio 2020
Scende a 2mila euro la soglia per il trasferimento del denaro contante, per l’esattezza passa a 1.999,99 euro, in luogo del limite attualmente vigente di 3mila euro per:
Viene lasciato immutato a 1.000 euro l’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Resta, inoltre, fermo a 999,99 euro il limite per:
Operazioni frequenti
Devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale di imprese e professionisti; a titolo esemplificativo:
4 incasso o pagamento delle fatture in contanti;
4 movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);
4 prelevamenti e versamenti di contante dell’imprenditore nella ditta individuale;
4 donazioni.
Il trasferimento del contante per importi pari o superiori a 2.000 euro è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, fatta salva la presenza di un contratto tra le parti che preveda ipotesi di rateazione o somministrazione.
Se il frazionamento è previsto dalla natura stessa dell’operazione, ovvero deriva da un preventivo accordo tra le parti, e per ogni singolo pagamento viene conservata la disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l’accettazione del versamento, la condotta in oggetto non configura un’azione illecita:
Æ sono ammessi frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libertà contrattuale delle parti purché se ne possa dare prova documentale (è bene pertanto che le parti sottoscrivano un accordo per il pagamento rateale o annotino la modalità di pagamento sulla fattura, e, ad ogni pagamento avvenuto, il creditore rilasci quietanza firmata e datata);
Æ sono ammessi pagamenti frazionati allorquando il frazionamento sia connaturato all’operazione stessa (ad esempio un contratto di somministrazione).
Ad esempio, a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene di importo superiore a € 2.000,00 è possibile accettare il versamento a titolo di caparra purché il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di 2.000 euro e oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili.
Operazioni con turisti
E’ prevista una deroga alla limitazione all’uso del contante, per gli acquisti effettuati da turisti non residenti in Italia (con cittadinanza extraUE / UE / SEE), per i quali è possibile utilizzare il denaro contante fino a € 15.000,00 (14.999,99 per la precisione) per effettuare acquisti presso commercianti al minuto e soggetti assimilati / agenzie di viaggio e turismo.
Utilizzo degli assegni
Per quanto attiene agli assegni postali, bancari e circolari, nonché sui vaglia postali e cambiari, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, è obbligatorio indicare il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il cliente può comunque richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, ossia non muniti della clausola di non trasferibilità, ma anche tali assegni devono recare la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000,00 euro.
Regime sanzionatorio
Con la modifica introdotta è stato rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007, per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite consentito, che viene applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento, ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti, nella misura edittale da 2.000 euro a 50.000 euro o da 10.000 euro a 150.000 euro per importi trasferiti superiori a 250mila euro.
La sanzione può essere definita mediante oblazione, con il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo o, se più favorevole pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione, o in via breve, entro 30 giorni dalla notifica del decreto che irroga la sanzione, di pagare la sanzione in misura ridotta (1/3 della sanzione irrogata).
POS e credito d’imposta
Sempre dal 1° luglio diventerà operativo il credito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate dai negozianti per l’utilizzo dei Pos nei pagamenti elettronici con carte di debito, di credito e prepagate. Il credito - previsto dallo stesso decreto che riduce l’uso del contante (D.L. 124/19, art. 22) - spetta solo per le commissioni legate a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese ai consumatori finali e se i ricavi o compensi dell’anno d’imposta precedente dell’imprenditore o del professionista non hanno superato i 400mila euro. Questi, mensilmente, riceverà in via telematica l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni sulle commissioni addebitate dagli operatori; entro il 20 del mese successivo, nella casella di Pec o nell’online banking vedranno poi esposti i dati per determinare il bonus spettante. Il credito d’imposta maturato si può usare solo in compensazione, tramite F24, dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.
Sempre dal 1° luglio non arriverà invece alcuna sanzione per negozianti e professionisti che non hanno (o si rifiutano di usare) il Pos.
29/06/2020